Capita spesso che un condominio o più condomini non siano d’accordo con il resto del Condominio nell’affrontare una lite giudiziaria e, in particolar modo, le spese ad essa connesse. Questa situazione è regolata specificamente dall’ordinamento all’art. 1132 del codice civile, che disciplina l’istituto del “dissenso dei condomini rispetto alle liti”. Tale norma è di carattere derogatorio rispetto al principio generale che prevede l’obbligatorietà delle deliberazioni assembleari anche per i condomini dissenzienti (c.d. principio di maggioranza) e si pone come riconoscimento del diritto di separare la propria responsabilità da quella dell’assemblea dei condomini per il caso di soccombenza del Condominio in una lite giudiziaria. Ciò significa che il condomino, che non può naturalmente impedire la lite decisa dall’assemblea condominiale, possa quantomeno evitare l’esborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio e sarà da considerare nulla (e non semplicemente annullabile) la delibera che abbia posto a suo carico le suddette spese. Presupposti, dunque, per esercitare questo diritto sono l’esistenza di una delibera dell’assemblea che abbia deciso, con la maggioranze qualificata, di promuovere o di resistere ad una causa giudiziaria ed il successivo effettivo instaurarsi della causa. L’atto di dissenso deve essere comunicato all’amministratore entro trenta giorni dalla conoscenza della delibera che ha votato la lite. Quindi, entro trenta giorni dall’assemblea, se il condomino dissenziente era presente, oppure entro trenta giorni dal ricevimento del verbale, se era assente. Il termine è perentorio e quindi soggetto a decadenza. Non ha alcun effetto, invece, il dissenso manifestato nel corso dell’assemblea, o meglio, se questo è già stato anticipato in sede assembleare, deve necessariamente essere ripetuto con atto formale nel termine sopra indicato. Circa la forma, non è prevista alcuna solennità, ritenendosi sufficiente l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o di una PEC. Non tutte le controversie possono essere oggetto di dissenso ma solamente quelle non rientranti nella sfera di autonoma attribuzione dell’amministratore, per le quali non è necessaria una delibera assembleare: esecuzione e difesa delle delibere, cura dell’osservanza del regolamento, riscossione contributi, compimento di atti conservativi. Quindi, per enunciare un caso assai frequente, nessun dissenso può essere espresso (e se espresso sarebbe del tutto inefficace) nei confronti di un decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore per il recupero degli oneri condominiali non versati. Inoltre, il dissenso è limitato alle sole spese processuali sostenute e non alla eventuale prestazione principale (ad es. il risarcimento del danno) dovuta alla parte vittoriosa nella causa. Questo significa che anche il condomino dissenziente, in caso di emissione di rate straordinarie per il pagamento della prestazione dovuta alla controparte, sarà tenuto al versamento degli oneri condominiali. Il dissenso opera poi solo nei rapporti interni fra condomini e non può essere opposto al terzo che abbia vinto la causa contro il Condominio. Quest’ultimo, pertanto, agendo per eseguire la sentenza a lui favorevole non è tenuto a distinguere fra dissenzienti e non dissenzienti. Sebbene sia caso piuttosto raro, qualora il condomino dissenziente abbia dovuto suo malgrado pagare, pro quota, le spese legali della parte vittoriosa (ad esempio, per scongiurare una procedura esecutiva in corso senza possibilità di emettere rate straordinarie) quest’ultimo ha comunque diritto rivalsa nei confronti degli altri condomini non dissenzienti. In caso di esito favorevole della causa, invece, è il Condominio che potrà esigere dal condomino dissenziente le spese che non sia riuscito a ripetere dalla controparte soccombente (per insolvenza o anche in caso di spese liquidate in misura inferiore rispetto a quelle sostenute). Va però precisato che, ai fini del concorso delle spese del dissenziente, il Condominio deve aver tratto un effettivo vantaggio patrimoniale dalla causa (un pagamento o un’altra utilità) non essendo sufficiente il solo rigetto della domanda avversaria.